A chi è rivolto
Tutti i cittadini possono fare richiesta di copia integrale o di estratto per riassunto dell’atto di nascita.
Descrizione
E’ una fotocopia dell’atto di nascita nella quale sono riportate tutte le annotazioni del relativo registro di stato civile.
Come fare
La richiesta deve essere presentata, direttamente dall’interessato o da un delegato munito di fotocopia del documento del titolare presso l’ufficio di stato civile, questi poi dovrà compilare un apposito modulo.
Cosa serve
La copia integrale può essere rilasciata solo alle persone a cui l’atto si riferisce, oppure il cittadino deve fare una richiesta da cui risulti l’interesse personale e concreto del richiedente per la tutela di una situazione che sia stata motivata in maniera adeguata, oppure decorsi 70 anni dalla formazione dell’atto.Se il richiedente non è il diretto interessato, occorre una delega da parte del titolare, che munito di fotocopia del documento di riconoscimento del delegante può recarsi presso l’ufficio di stato civile.
L’estratto di nascita è rilasciato dal Comune nel quale è stata denunciata la nascita o in cui è stata trascritta. E’ rilasciato anche alle persone nate all’estero se l’atto di nascita è stato trascritto nei registri del Comune di Castelforte. Il rilascio di estratto per copia integrale trova un divieto nell’art. 28, comma 2° della legge sull’adozione n.184 1983, dove cioè è disposto che l’ufficiale dello stato civile e l’ufficiale di anagrafe debbono rifiutarsi di fornire notizie, informazioni, certificazioni, estratti o copie dai quali possa risultare il rapporto di adozione salvo autorizzazione espressa dall’autorità giudiziaria e precisamente dal competente tribunale per i minorenni.
Normative di riferimento
Codice civile art. 231 e seguenti D.P.R. n.223 del 30 maggio 1989 – Nuovo regolamento anagrafico della popolazione residente
Legge n.218 del 31 maggio 1995 – Riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato
D.P.R. n.396 del 3 novembre 2000 – Regolamento per la revisione e la semplificazione dell’Ordinamento dello Stato Civile, a norma dell’articolo 2, comma 12, legge 127 del 15 maggio 1997
D.P.R. n.445 del 28 dicembre 2000 “Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa” – articolo 16
- La copia integrale può essere fornita solo: Alla persona a cui l’atto si riferisce. A chi presenta una richiesta che dimostri un interesse personale e concreto per la tutela di una situazione adeguatamente motivata. Dopo 70 anni dalla creazione dell’atto.
- Se il richiedente non è la persona direttamente interessata, è necessaria una delega dal titolare con una fotocopia del suo documento di riconoscimento.
- L’estratto di nascita è rilasciato dal Comune di denuncia o trascrizione della nascita, incluso per le persone nate all'estero se registrate a Castelforte.
Cosa si ottiene
Si riceve una copia integrale dell'atto di nascita o un estratto per riassunto con tutte le informazioni e annotazioni registrate.
Tempi e scadenze
Solitamente, le copie o gli estratti vengono forniti in breve tempo dopo aver presentato la richiesta.
Breve tempo
Quanto costa
Nessun costo.