Descrizione
Il Presidente della Regione Lazio ha firmato l’ordinanza n. Z00068/2020 con la quale ha disposto che nei giorni festivi e prefestivi, restano aperte le attività commerciali all’ingrosso di cui alla lettera b) comma 1 art. 15 della Legge regionale n. 22 del 6 novembre 2019,
purchè la vendita sia effettuata, esclusivamente, nei confronti dei titolari di partita I.V.A., con accesso diretto alle strutture consentito esclusivamente ai medesimi soggetti. Restano, altresi, aperte le attività commerciali degli autosaloni e delle
aziende florovivaistiche.
2. Nessuna attività commerciale al dettaglio e all’ingrosso può nei giorni feriali, festivi e
prefestivi, proseguire la vendita al pubblico con accesso ai locali oltre le ore 21,00.
3. Tutte le attività commerciali consentite sono comunque tenute a garantire:
a. sorveglianza per verificare il rispetto delle distanze interpersonali e il divieto di
assembramento;
b. modalità di contingentamento/scaglionamento degli ingressi, allo scopo di assicurare i limiti numerici di presenza di clienti e addetti;
c. le misure di sicurezza e prevenzione individuate nell’allegato 9 del citato DPCM
del 3 novembre 2020 “Linee guida per la riapertura delle attività economiche,
produttive e ricreative della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome
dell’8 ottobre 2020”;